Prove testimoniali espletate per rogatoria internazionale: a
norma dell'art. 11 del Regolamento CE . 1206/2001, le parti e gli
eventuali loro rappresentanti hanno facoltà di assistere alla
assunzione delle prove solo se ciò è previsto dalla legge
dello Stato membro dell'Autorità Giudiziaria richiesta, e devono
essere avvisati della data e del luogo in cui si svolgerà il
procedimento solo se l'Autorità Giudiziaria richiedente abbia
informato l'Autorità Giudiziaria richiesta della loro intenzione
di essere presenti (Nel caso di specie, il Tribunale di Ravenna
aveva disposto la rogatoria internazionale senza alcuna comunicazione o
richiesta all'Autorità Giudiziaria tedesca circa la presenza
delle parti all'assunzione delle prove).
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